IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; Visto l'art. 73, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 29/1993, in base al quale i rapporti di lavoro delle aziende e gli enti di cui alle leggi 26 dicembre 1936, n. 2174 e successive modificazioni ed integrazioni, 13 luglio 1984, n. 312, 30 maggio 1988, n. 186, 11 luglio 1988, n. 266, 18 marzo 1989, n. 106, e 31 gennaio 1992, n. 138, "sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, all'art. 9, comma 2, ed all'art. 65, comma 3" e che "le predette amministrazioni si attengono nella stipulazione dei contratti collettivi alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ne autorizza la sottoscrizione in conformita' all'art. 51, commi 1 e 2"; Viste le direttive del 5 settembre 1994 e del 1 febbraio 1995 del presidente del Consiglio dei Ministri impartite, oltre che all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), anche alle Aziende ed enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993, tra cui l'Ente EUR; Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il 1995); Viste le lettere prot. n. Sind. K3/510 del 30 gennaio 1996 e prot. sind. n. K3/1780 del 26 marzo 1996, con le quali - in attuazione degli articoli 73, comma 5, 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni - l'ANELS (Associazione nazionale enti lirici e sinfonici) in rappresentanza degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, ha trasmesso, ai fini dell'"autorizzazione alla sottoscrizione", gli identici testi del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente dipendente dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate, concordati in data 29 gennaio 1996 dalla stessa ANELS in rappresentanza degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate con: a) le organizzazioni sindacali di categoria FILIS-CGIL, FIS-CISL e UILSIC-UIL; b) l'organizzazione sindacale di categoria FIALS-CISAL; modificati ed integrati dal C.C.N.L. concordato dall'ANELS e le predette organizzazioni sindacali in data 25 marzo 1996; Visti gli identici "Testi concordati" in precedenza indicati, i quali sono stati inviati unitamente ad una relazione tecnico- finanziaria, corredata, ai sensi dei citati articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, da appositi "Prospetti" contenenti "l'individuazione del personale interessato, dei costi unitari e degli oneri riflessi del trattamento economico previsto, nonche' la quantificazione complessiva della spesa diretta ed indiretta, ivi compresa quella rimessa alla contrattazione decentrata" e "l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validita' contrattuale"; Visto in particolare, l'art. 1, comma 2, dei predetti testi concordati, il quale prevede che "il presente C.C.N.L. concerne il periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1997 per la parte normativa ed e' valido dal 1 gennaio 1994 sino al 31 dicembre 1995 per la parte economica"; Vista la deliberazione del 14 marzo 1996 della commissione di garanzia per l'Attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con la quale 'e stato precisato che "gli aderenti all'ANELS (Associazione nazionale enti lirici e sinfonici) non rientrano tra gli enti erogatori di Servizi pubblici essenziali destinatari della norma di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990"; Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, - come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 -, il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, "il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformita' alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri"; Considerato che nella citata direttiva del 5 settembre 1994 e' stato precisato che "per il 1994 non possono essere riconosciuti ulteriori benefici economici, oltre l'indennita' di vacanza contrattuale attribuita, per nove mensilita', a decorrere dal 1 aprile 1994, con il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 1994) e prorogato, fino al 31 dicembre 1994 con il decreto-legge 27 luglio 1994, n. 469" e che "in ogni caso incrementi retributivi medi non potranno superare, nel biennio contrattuale per la materia retributiva, il 6 per cento della attuale retribuzione me- dia"; Considerato che nella citata direttiva del 1 febbraio 1995 e' stato precisato che le aziende ed enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993 "si atterranno alle stesse regole indicate in proposito sia nella precedente direttiva del 5 settembre 1995 che nella presente direttiva impartita all'ARAN, rispettando gli indirizzi indicati per la definizione dei costi ed i vincoli relativi agli incrementi retributivi complessivi"; Considerato che - in riferimento alle direttive del 5 settembre 1994 e del 1 febbraio 1995 impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri alle aziende ed enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993 (tra cui gli enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate) a seguito di intesa intervenuta con il Ministro del tesoro -, i predetti identici testi concordati, con le motivazioni indicate nel seguito, non risultano, in linea di massima, in contrasto con le predette direttive e presentano da un lato alcune sostanziali omogeneita' degli istituti contrattuali come regolamentati nei contratti collettivi gia' raggiunti presso l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e gia' autorizzati dal Governo, e dall'altro lato specifiche normative derivanti dalle situazioni pregresse e peculiari proprio del particolare contesto operativo degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Considerato che la spesa complessiva diretta ed indiretta del rinnovo contrattuale in questione e' contenuta entro i limiti delle disponibilita' finanziarie indicate dalle direttive del 5 settembre 1994 e del 1 febbraio 1995, razionalizzando in tal modo il costo del lavoro nel settore pubblico, nel rispetto delle indicazioni contenute nei documenti di politica economica definiti dal Governo ed approvati dal Parlamento; Considerato che i predetti identici testi concordati sono coerenti, in linea generale, con i principi e gli obiettivi di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e di revisione della disciplina del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti contenuti nel decreto legislativo n. 29/1993; Tenuto conto che, come indicato nelle predette direttive, i citati identici testi concordati, nel rendere piu' flessibile l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'autonomia organizzativa delle amministrazioni pubbliche, contribuiscono ad accrescere l'efficacia e l'efficienza delle amministrazioni pubbliche; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 aprile 1996 concernente l'"Autorizzazione alla sottoscrizione" degli identici testi concordati; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, prof. Giovanni Motzo, e' stato delegato a provvedere alla "attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni ... e ad "esercitare ..." ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ... 1) Funzione pubblica"; A nome del Governo; Autorizza: ai sensi degli articoli 73, comma 5, e 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni l'Associazione nazionale enti lirici e sinfonici (ANELS) in rappresentanza degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate alla sottoscrizione degli allegati identici testi del contratto collettivo nazionale di lavoro riguardante il personale non dirigente dipendente dagli enti lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate, concordati in data 29 gennaio 1996 con: a) le organizzazioni sindacali di categoria FILIS-CGIL, FIS-CISL e UILSIC-UIL; b) l'organizzazione sindacale di categoria FIALS-CISAL; modificati ed integrati dal C.C.N.L. concordato dall'ANELS e le predette organizzazioni sindacali in data 25 marzo 1996. Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, la presente autorizzazione sara' trasmessa alla Corte dei conti. Roma, 4 aprile 1996 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la funzione pubblica MOTZO Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1996 Registro n. 101 Atti di Governo, foglio n. 1 L'anno 1996 il giorno 2 del mese di luglio in Roma, presso la sede dell'AGIS. L'ANELS, la FILIS-CGIL, la FIS-CISL, la UILSIC-UIL e la FIALS-CISAL. Visto il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 aprile 1996, registrato dalla Corte dei conti il 3 giugno 1996, con cui e' stata autorizzata, ai sensi degli articoli 73, comma 5 e 51, comma 1 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, la sottoscrizione degli accordi 29 gennaio 1996 per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dagli Enti lirico-sinfonici, come modificati ed integrati dall'accordo 25 marzo 1996. Procedono alla formale sottoscrizione degli accordi 29 gennaio 1996 come modificati ed integrati dall'accordo 25 marzo 1996.