IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
   Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art.  2  della
legge 23 ottobre 1992, n. 421";
   Visto  l'art.  73,  comma  5,  del predetto decreto legislativo n.
29/1993, in base al quale i rapporti di lavoro delle  aziende  e  gli
enti  di  cui  alle  leggi  26  dicembre  1936,  n. 2174 e successive
modificazioni ed integrazioni, 13 luglio  1984,  n.  312,  30  maggio
1988,  n.  186,  11  luglio 1988, n. 266, 18 marzo 1989, n. 106, e 31
gennaio 1992, n. 138,  "sono  regolati  da  contratti  collettivi  ed
individuali  in  base  alle  disposizioni di cui all'art. 2, comma 2,
all'art. 9, comma 2, ed all'art. 65, comma  3"  e  che  "le  predette
amministrazioni   si   attengono  nella  stipulazione  dei  contratti
collettivi alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio  dei
Ministri,  che  previa  deliberazione  del Consiglio dei Ministri, ne
autorizza la sottoscrizione in conformita' all'art. 51, commi 1 e 2";
   Viste le direttive del 5 settembre 1994 e del 1 febbraio 1995  del
presidente   del   Consiglio   dei   Ministri  impartite,  oltre  che
all'Agenzia  per  la   rappresentanza   negoziale   delle   pubbliche
amministrazioni  (ARAN),  anche  alle Aziende ed enti di cui all'art.
73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993, tra cui l'Ente EUR;
   Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per  il
1995);
   Viste le lettere prot. n. Sind. K3/510 del 30 gennaio 1996 e prot.
sind.  n.  K3/1780  del  26  marzo 1996, con le quali - in attuazione
degli articoli 73, comma 5, 51, comma 1, e 52, comma 3,  del  decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29 e successive modificazioni ed
integrazioni  -  l'ANELS  (Associazione  nazionale  enti   lirici   e
sinfonici)  in  rappresentanza  degli  enti  autonomi  lirici e delle
istituzioni  concertistiche  assimilate,  ha   trasmesso,   ai   fini
dell'"autorizzazione  alla  sottoscrizione",  gli  identici testi del
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non  dirigente
dipendente   dagli   enti   autonomi   lirici   e  dalle  istituzioni
concertistiche assimilate, concordati in data 29 gennaio  1996  dalla
stessa  ANELS  in  rappresentanza  degli enti autonomi lirici e delle
istituzioni concertistiche assimilate  con:    a)  le  organizzazioni
sindacali   di   categoria  FILIS-CGIL,  FIS-CISL  e  UILSIC-UIL;  b)
l'organizzazione sindacale di categoria  FIALS-CISAL;  modificati  ed
integrati   dal   C.C.N.L.   concordato   dall'ANELS  e  le  predette
organizzazioni sindacali in data 25 marzo 1996;
   Visti  gli  identici  "Testi concordati" in precedenza indicati, i
quali  sono  stati  inviati  unitamente  ad  una  relazione  tecnico-
finanziaria,  corredata,  ai sensi dei citati articoli 51, comma 1, e
52,  comma  3,  del  decreto  legislativo  n.  29/1993,  da  appositi
"Prospetti"  contenenti  "l'individuazione del personale interessato,
dei costi unitari e degli oneri riflessi  del  trattamento  economico
previsto,  nonche' la quantificazione complessiva della spesa diretta
ed  indiretta,  ivi  compresa  quella  rimessa  alla   contrattazione
decentrata" e "l'indicazione della copertura complessiva per l'intero
periodo di validita' contrattuale";
   Visto  in  particolare,  l'art.  1,  comma  2,  dei predetti testi
concordati, il quale prevede che "il presente  C.C.N.L.  concerne  il
periodo  1  gennaio 1994 - 31 dicembre 1997 per la parte normativa ed
e' valido dal 1 gennaio 1994 sino al 31 dicembre 1995  per  la  parte
economica";
   Vista  la  deliberazione  del  14  marzo 1996 della commissione di
garanzia per l'Attuazione della  legge  sullo  sciopero  nei  servizi
pubblici  essenziali,  con  la  quale  'e  stato  precisato  che "gli
aderenti all'ANELS (Associazione nazionale enti lirici  e  sinfonici)
non  rientrano  tra gli enti erogatori di Servizi pubblici essenziali
destinatari della norma di cui all'art. 2, comma 2,  della  legge  n.
146/1990";
   Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, - come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n.
470,  e  dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 -, il quale
prevede che, ai fini della autorizzazione  alla  sottoscrizione,  "il
Governo,  nei  quindici  giorni  successivi,  si  pronuncia  in senso
positivo  o  negativo,  tenendo  conto  fra  l'altro  degli   effetti
applicativi  dei  contratti  collettivi  anche decentrati relativi al
precedente periodo contrattuale e della  conformita'  alle  direttive
impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri";
   Considerato  che  nella  citata  direttiva del 5 settembre 1994 e'
stato precisato che "per il  1994  non  possono  essere  riconosciuti
ulteriori   benefici   economici,   oltre   l'indennita'  di  vacanza
contrattuale attribuita, per  nove  mensilita',  a  decorrere  dal  1
aprile  1994,  con il provvedimento  del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 28 aprile 1994 (pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
143  del 21 giugno 1994) e prorogato, fino al 31 dicembre 1994 con il
decreto-legge 27 luglio 1994, n. 469" e che "in ogni caso  incrementi
retributivi  medi non potranno superare, nel biennio contrattuale per
la materia retributiva, il 6 per cento della attuale retribuzione me-
dia";
   Considerato che nella citata direttiva  del  1  febbraio  1995  e'
stato  precisato  che le aziende ed enti di cui all'art. 73, comma 5,
del decreto legislativo n. 29/1993 "si atterranno alle stesse  regole
indicate  in proposito sia nella precedente direttiva del 5 settembre
1995 che nella presente direttiva impartita all'ARAN, rispettando gli
indirizzi indicati per la definizione dei costi ed i vincoli relativi
agli incrementi retributivi complessivi";
   Considerato che - in riferimento alle direttive  del  5  settembre
1994 e del 1 febbraio 1995 impartite dal Presidente del Consiglio dei
Ministri  alle  aziende  ed  enti  di  cui  all'art. 73, comma 5, del
decreto legislativo n. 29/1993 (tra cui gli enti  autonomi  lirici  e
istituzioni   concertistiche   assimilate)   a   seguito   di  intesa
intervenuta con il Ministro del tesoro -, i predetti  identici  testi
concordati,  con  le motivazioni indicate nel seguito, non risultano,
in linea di  massima,  in  contrasto  con  le  predette  direttive  e
presentano  da  un lato alcune sostanziali omogeneita' degli istituti
contrattuali  come  regolamentati  nei  contratti   collettivi   gia'
raggiunti  presso  l'Agenzia  per  la  rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (ARAN) e gia' autorizzati  dal  Governo,  e
dall'altro  lato  specifiche  normative  derivanti  dalle  situazioni
pregresse e peculiari  proprio  del  particolare  contesto  operativo
degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate;
   Considerato  che  la  spesa  complessiva  diretta ed indiretta del
rinnovo contrattuale in questione e' contenuta entro i  limiti  delle
disponibilita'  finanziarie  indicate dalle direttive del 5 settembre
1994 e del 1 febbraio 1995, razionalizzando in tal modo il costo  del
lavoro nel settore pubblico, nel rispetto delle indicazioni contenute
nei documenti di politica economica definiti dal Governo ed approvati
dal Parlamento;
   Considerato   che   i  predetti  identici  testi  concordati  sono
coerenti, in linea generale,  con  i  principi  e  gli  obiettivi  di
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e  di  revisione della disciplina del rapporto di lavoro dei pubblici
dipendenti contenuti nel decreto legislativo n. 29/1993;
   Tenuto conto che, come indicato nelle predette direttive, i citati
identici   testi   concordati,   nel    rendere    piu'    flessibile
l'organizzazione  del lavoro nell'ambito dell'autonomia organizzativa
delle  amministrazioni  pubbliche,   contribuiscono   ad   accrescere
l'efficacia e l'efficienza delle amministrazioni pubbliche;
   Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione  del  4  aprile  1996  concernente  l'"Autorizzazione   alla
sottoscrizione" degli identici testi concordati;
   Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26
marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74  del  28  marzo
1996,  con  il  quale  il  Ministro  per  la funzione pubblica, prof.
Giovanni Motzo, e' stato delegato a provvedere alla  "attuazione  ...
del   decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29  e  successive
modificazioni ed integrazioni ... e ad "esercitare ..."   ogni  altra
funzione  attribuita  dalle  vigenti  disposizioni  al Presidente del
Consiglio dei Ministri, relative a tutte le  materie  che  riguardano
... 1) Funzione pubblica";
   A nome del Governo;
                             Autorizza:
ai  sensi  degli  articoli  73,  comma  5, e 51, comma 1, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n.  29  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni l'Associazione nazionale enti lirici e sinfonici (ANELS)
in  rappresentanza  degli  enti  autonomi  lirici e delle istituzioni
concertistiche assimilate alla sottoscrizione degli allegati identici
testi del contratto collettivo nazionale  di  lavoro  riguardante  il
personale   non  dirigente  dipendente  dagli  enti  lirici  e  dalle
istituzioni concertistiche assimilate, concordati in data 29  gennaio
1996  con:  a)  le  organizzazioni sindacali di categoria FILIS-CGIL,
FIS-CISL e UILSIC-UIL; b)  l'organizzazione  sindacale  di  categoria
FIALS-CISAL;   modificati   ed   integrati  dal  C.C.N.L.  concordato
dall'ANELS  e  le  predette organizzazioni sindacali in data 25 marzo
1996.
   Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni,  la  presente
autorizzazione sara' trasmessa alla Corte dei conti.
   Roma, 4 aprile 1996
                           p.   Il   Presidente   del  Consiglio  dei
Ministri
                                Il Ministro per la funzione pubblica
                                               MOTZO
Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1996
Registro n. 101 Atti di Governo, foglio n. 1
   L'anno 1996 il giorno 2 del mese di luglio in Roma, presso la sede
dell'AGIS.
   L'ANELS,  la  FILIS-CGIL,  la  FIS-CISL,  la   UILSIC-UIL   e   la
FIALS-CISAL.
   Visto  il  provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 4 aprile 1996, registrato dalla Corte dei conti il  3  giugno
1996, con cui e' stata autorizzata, ai sensi degli articoli 73, comma
5  e  51,  comma  1  del  decreto legislativo n. 29/1993 e successive
modificazioni ed integrazioni, la  sottoscrizione  degli  accordi  29
gennaio  1996  per  il  rinnovo del contratto collettivo nazionale di
lavoro per i dipendenti dagli Enti lirico-sinfonici, come  modificati
ed integrati dall'accordo 25 marzo 1996.
   Procedono  alla  formale  sottoscrizione  degli accordi 29 gennaio
1996 come modificati ed integrati dall'accordo 25 marzo 1996.